Domenica si vota,144 comuni scelgono il proprio sindaco. Ecco le modalità

Domenica si vota,144 comuni scelgono il proprio sindaco. Ecco le modalità

Alle urne anche Napoli, Caserta, Benevento e Salerno


ELEZIONI – Domenica la cittadinanza si recherà alle urne per le votazioni alle elezioni Amministrative. Si svolgerà il turno ordinario per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, l’eventuale turno di ballottaggio vi sarà domenica 19 giugno.

Le Elezioni amministrative si terranno il 5 giugno in 144 comuni della regione Campania su 550.

Si voterà in diciotto comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti, 126 minore. Le elezioni si svolgeranno presso 4 capoluoghi di provincia: Napoli, Caserta, Benevento e Salerno.

 Le elezioni riguardano i comuni i cui organi elettivi scadono nel primo semestre dell’anno in corso, e quelli che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza, purché le condizioni che hanno reso necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio 2016.

Agli elettori sarà permesso esercitare il diritto di voto presentandosi nella propria sezione elettorale con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Quest’ultima è gratuita, permanente e valida fino all’esaurimento dei diciotto spazi disponibili, necessari per l’apposizione del timbro da parte del presidente del seggio elettorale. Contiene anche i dati anagrafici dell’elettore, la sezione elettorale di appartenenza, oltre che la sede dove votare e il collegio elettorale di appartenenza.

L’elettore, all’atto della votazione, riceve una scheda di colore azzurro (Pantone Process Blue U) e può votare nei seguenti modi:
a) può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato;

b) esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di Sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato-Sindaco prescelto.
(cfr. art.72, comma 3, Dlgs n. 267/2000)

c) tracciare, con la matita copiativa, un segno di voto sul rettangolo che contiene il nominativo del candidato alla carica di Sindaco, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, si intende validamente votato solo il candidato prescelto ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.
(cfr. art.6, comma 3, D.P.R. n. 132/1993)

d) può tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista collegata.
(cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

e) può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco.
(cfr. art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

Inoltre:
1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza;
(Cfr. art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

2) le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
(Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima;
(Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

4) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;

5) qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
(Cfr. art. 57, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Nel comune di Villaricca c’è una particolare attenzione alle tessere elettorali, circa un anno fa le sezioni sono state cambiate ed alcuni cittadini non hanno ancora ricevuto la tessere elettorali riportante le sezioni aggiornate. Per evitare di ritrovarsi a non poter votare bisognerebbe recarsi presso l’ufficio elettorale del comune per la concessione della nuova.