Da oggi green pass obbligatorio per scuola, treni e aerei: tutto quello che c’è da sapere

Da oggi green pass obbligatorio per scuola, treni e aerei: tutto quello che c’è da sapere

ITALIA –  Green pass Italia obbligatorio, nuove regole da oggi  mercoledì 1 settembre. La Certificazione digitale verde, infatti, la cui validità è


ITALIA –  Green pass Italia obbligatorio, nuove regole da oggi  mercoledì 1 settembre. La Certificazione digitale verde, infatti, la cui validità è stata estesa a 12 mesi, diventerà necessaria anche su treni, traghetti, aerei. Esteso l’obbligo anche per il personale scolastico e per accedere all’università.

SCUOLA

Come spiegato dal governo, dall’1 settembre il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19. Gli istituti,, infatti, potranno ‘ricorrere all’opera contestuale di più soggetti verificatori, ciascuno delegato all’utilizzo della app Verifica C19’, quella già scaricabile da tutti e in uso a ristoranti, locali, musei dove il pass è già obbligatorio. Gli istituti, spiega ancora la circolare, ‘quando è opportuno e possibile potranno individuare ingressi diversi, per evitare assembramenti del personale’. Il Garante per la Privacy ha dato via libera, intanto, alla Super App della scuola a partire da quando sarà utilizzabile.

TRASPORTI 

Sempre a decorrere da oggi sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass l’accesso e l’utilizzo di aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. “L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio”, precisa il governo. La Certificazione è richiesta in ‘zona bianca’ ma anche nelle zone ‘gialla’, ‘arancione’ e ‘rossa’, dove i servizi e le attività siano consentiti.

RISTORANTI 

Restano comunque valide anche le regole adottate in Italia dal 6 agosto scorso, che prevedono l’obbligatorietà del Green pass per accedere ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso.

SPETTACOLI, PISCINE, PALESRE E MUSEI

Per i spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici”. Come sempre, inoltre, la Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti.

DURATA GREEN PASS

Il Green pass Italia avrà durata 12 mesi. Il Cts ha dato infatti il via libera alla proroga da 9 mesi a un anno della scadenza del certificato verde covid-19, che secondo le regole in vigore dal 6 agosto è obbligatorio per accedere a luoghi come i ristoranti e i bar al chiuso. Obbligo esteso dal primo settembre.

GREEN PASS LE REGOLE

“Dal 1 settembre 2021 il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19.Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;

– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

– L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio”.

La Certificazione verde Covid-19, si legge ancora “è richiesta in ‘zona bianca’ ma anche nelle zone ‘gialla’, ‘arancione’ e ‘rossa’, dove i servizi e le attività siano consentiti”.

GREEN PASS ED ESENZIONI

“L’obbligo della Certificazione verde Covid-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale; ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre; ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021”.

LE SANZIONI

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green Pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. Tutto il personale scolastico dovrà esibire il proprio ‘lasciapassare’, in assenza del quale sarà automaticamente considerato assente. Gli studenti, invece, per ora non saranno tenuti a esibire il proprio certificato: dovranno solo indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale. Il ministero dell’Istruzione ha spiegato, mediante una nota ufficiale, che la verifica avverrà mediante l’App “Verifica C19”, utilizzabile dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Nello specifico, la piattaforma online darà come risposta tre schermate di diverso colore: la schermata verde indicherà che il green pass è valido in Italia e in Europa, quella azzurra che è valido solo in Italia e quella rossa che non è valido o che è scaduto.