Il diritto all’oblio esiste. Ma dimenticare, online, è un lusso

Tra sentenze che riconoscono il diritto alla cancellazione e piattaforme che scaricano la responsabilità su chi ha pubblicato, liberarsi del proprio passato online resta un percorso lungo, costoso, riservato a chi può permetterselo.

Cerchi il tuo nome su Google prima di un colloquio importante, per vedere cosa vede anche chi ti sta di fronte. E lo trovi ancora: quel video di dieci anni fa, quando avevi vent’anni e hai fatto una scena imbarazzante fuori da un locale, ripreso da qualcuno che nemmeno ricordi più. Fece il giro dei gruppi WhatsApp per un paio di giorni, poi tutti se ne sono dimenticati. Tutti tranne internet. Oggi, prima ancora di leggere il tuo curriculum, chi deve assumerti trova quello. E così Il posto va a un altro candidato, e tu non saprai mai perché.

Da qualche anno esiste, sulla carta, uno strumento per liberarsi di episodi come questo, si chiama diritto alla cancellazione, tutti lo conoscono come diritto all’oblio, ed è scritto nell’articolo 17 del regolamento europeo sulla protezione dei dati: chiunque può chiedere a chi possiede i propri dati personali di cancellarli, e chi li possiede è obbligato a rispondere entro un mese, avvisando pure chiunque altro li abbia ripresi, linkati, copiati. Nasce nel 2014, con una sentenza della Corte di giustizia europea sul caso di un cittadino spagnolo che voleva sparire dai risultati di un motore di ricerca; diventa legge nel 2018, con l’entrata in vigore del Gdpr.

La legge c’è quindi, ed è pure piuttosto forte sulla carta. Il problema è che anche dove funziona meglio, ovvero sui motori di ricerca, resta un meccanismo lento e tutt’altro che automatico. Google riceve ogni anno decine di migliaia di richieste di deindicizzazione: solo in Italia, tra il 2014 e il 2018, ne sono arrivate oltre 52mila, per quasi 200mila indirizzi web complessivi. Di queste, in media, ne viene accolta meno della metà: il tasso di approvazione oscilla tra il 40 e il 50%, e nei casi più complessi la valutazione può richiedere fino a due anni, molto più del mese previsto dalla norma. E se questo è il destino di uno strumento con un modulo dedicato e una giurisprudenza che lo disciplina da oltre un decennio, si può immaginare cosa succede quando si prova a far valere lo stesso diritto su un social network, dove una procedura del genere semplicemente non esiste.

Con un motore di ricerca, per quanto lento, il percorso è lineare: si compila un modulo, si aspetta, se la richiesta viene respinta si può fare causa. Su Facebook, Instagram, TikTok, X, la dinamica cambia radicalmente. Perché? Semplice, il contenuto non sta fermo: viene condiviso, salvato, screenshottato, ripubblicato da altri account prima ancora che la segnalazione venga letta. E quando si prova comunque a chiederne la rimozione, la piattaforma nella maggior parte dei casi risponde scaricando il problema su chi ha pubblicato per primo: sei tu che devi convincere quella persona a cancellarlo, non noi. Se quella persona ha chiuso l’account, ha cambiato numero, non risponde più, la pratica si arena lì, senza che esista un’autorità terza a cui rivolgersi direttamente come accade con Google.

A quel punto restano due strade, entrambe strette. La prima è la diffida formale, con tanto di avvocato, che concede all’altra parte sette o quindici giorni prima di finire davanti a un giudice: qui un semplice screenshot non basta come prova, serve una certificazione, e questo già esclude chi non ha le competenze o i soldi per procurarsela. La seconda è rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che può imporre alla piattaforma la cancellazione: una via percorribile, ma che nella pratica richiede mesi, a volte anni, prima di arrivare a un provvedimento.

Nel 2025 la Cassazione ha provato a ridisegnare i confini della questione, con due pronunce che superano l’idea di un oblio assoluto e impongono un bilanciamento tra più fattori insieme. Il caso che le ha originate riguarda un uomo assolto in via definitiva nel 2015 da un’accusa di associazione mafiosa, che dieci anni dopo continuava a essere raggiunto online da articoli che raccontavano solo l’accusa iniziale, senza una riga sull’esito del processo. La Corte ha stabilito che non conta solo il tempo trascorso: contano anche l’interesse pubblico attuale, la veridicità complessiva dell’informazione, il rischio concreto di stigmatizzazione per chi la subisce. Tre anni prima, sempre la Cassazione aveva condannato un motore di ricerca al risarcimento per non aver rimosso in tempo contenuti diffamatori, richiamando esplicitamente gli obblighi di chi ospita quei contenuti. Sono precedenti importanti, ma restano appunto precedenti: si applicano caso per caso, dopo anni di attesa, a chi ha già la possibilità di arrivare fino in Cassazione.

C’è poi chi si ritrova a dover rincorrere contenuti che non ha mai scelto di pubblicare. Foto di neonati, ecografie, video di recite scolastiche, caricati per anni dai genitori sui propri profili: centinaia di immagini all’anno prima dei cinque anni, secondo diverse ricerche sul fenomeno noto come sharenting. Il Codice Privacy riconosce che il diritto all’oblio diventa particolarmente rilevante proprio in questi casi, quando chi ha prestato il consenso al trattamento dei dati o meglio chi lo ha prestato al posto suo era troppo giovane per capire cosa comportasse. Ma anche qui la teoria si scontra con la pratica: ricostruire anni di condivisioni sparse su profili diversi, magari dopo una separazione tra i genitori o semplicemente perché nel frattempo sono cambiate le password, richiede le stesse risorse (tempo, competenze, un avvocato) che restano fuori portata per la maggior parte delle famiglie. In Parlamento giace da tempo una proposta per fissare a quattordici anni l’età in cui un minore potrà chiedere la rimozione autonoma dei propri contenuti: per ora resta, appunto, solo una proposta.

Sui social, nel frattempo, il problema si moltiplica anche per la natura stessa del mezzo. Un sondaggio internazionale ha rilevato che oltre otto persone su dieci vorrebbero poter cancellare in modo permanente qualcosa che hanno pubblicato in passato, un vero disagio diffuso, che riguarda soprattutto chi è cresciuto condividendo ogni fase della propria vita online senza sapere che quella condivisione sarebbe rimasta rintracciabile per sempre. Quando il contenuto in questione non è un post imbarazzante ma un video intimo diffuso senza consenso, il problema smette di essere un fastidio e diventa violenza: il revenge porn si nutre esattamente di questa impossibilità strutturale di far sparire davvero qualcosa, una volta che ha lasciato le mani di chi lo ha caricato.

Perché qui sta il nodo che nessuna sentenza, nessuna legge, nessun pulsante può sciogliere del tutto: cancellare un file non significa cancellare le sue copie. Un contenuto online può raggiungere qualsiasi destinatario e riprodursi in luoghi che chi lo ha caricato non controlla e non conosce, senza che esista un modo per fermarlo davvero. La legge può obbligare una piattaforma a rimuovere un post; non può obbligare chi lo ha salvato, ripubblicato, archiviato altrove, a fare lo stesso.

Risultato: il diritto all’oblio esiste, è scritto, è stato persino rafforzato dalla giurisprudenza più recente, ed è stato imitato altrove nel mondo, ma si esercita solo se hai gli strumenti per farlo valere, solo se sai a chi rivolgerti, solo se puoi permetterti di aspettare mesi, a volte anni. Chi non li ha resta definito da un errore, da un’accusa caduta, da un momento di fragilità condiviso troppo presto e mai più cancellato. Non è un problema di tecnologia, ma di chi ha scritto le regole del gioco pensando ai motori di ricerca, e ha lasciato i social (i luoghi dove oggi si consuma la maggior parte delle nostre vite) sempre un passo indietro.

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